Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune: la gestione di una o più attività sportive.
Se le ASD hanno specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di formazione sia nella gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

Lo Studio commercialista CRA ha maturato una consolidata esperienza nella gestione delle ASD e potrà seguirvi al meglio nella costituzione e gestione della vostra attività sportive.

Le principali agevolazioni fiscali delle ASD, se rispettano il limite annuo di proventi istituzionali di euro 250.000 e se iscritte nel registro del C.O.N.I., sono la possibilità di avvalersi di un particolare regime fiscale agevolato (L. 398/1991), che oltre a permettere una determinazione forfettaria dell’IVA e delle imposte dirette, consente di pagare compensi ad allenatori, istruttori, preparatori, collaboratori in genere ed anche atleti, usufruendo di una totale esenzione da imposte dirette o sostitutive sui redditi, fino ad un massimo annuo di euro 7.500 e dell’applicazione di ritenute fiscali del 23% per compensi non superiori ad euro 28.158,28 annui.

Proponiamo di seguito un breve cenno delle caratteristiche che deve avere una ASD per fruire pienamente dei benefici fiscali riservati a questo tipo di associazioni.

Lo Statuto è il primo e principale elemento da considerare per la costituzione di una ASD. Nello statuto sono riportate le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività e
dovrà contenere:
· denominazione sociale con indicazione della finalità sportiva;
· oggetto sociale in cui saranno specificate tutte le attività che si intendono svolgere, anche in prospettiva;
· indicazione del rappresentante legale dell’associazione;
· assenza di fini di lucro e divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione,
nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
· norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con diritto di voto singolo per gli associati maggiorenni per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;
. sovranità dell’assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione;
. disciplina uniforme del rapporto associativo per garantirne l’effettività (escludere espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa);
· eleggibilità libera degli organi amministrativi;
· quota o contributo associativo non trasmissibile (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e non rivalutabile;
· obbligo di rendiconto economico-finanziario e modalità per la sua approvazione;
· criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;
· modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo Statuto una volta redatto e sottoscritto dai soci fondatori dovrà essere registrato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Fatto ciò la ASD potrà richiedere Codice fiscale.
Se l’associazione intende effettuare anche operazioni rilevanti ai fini Iva dovrà richiedere la Partita Iva ed iscriversi al Registro delle Imprese.

Lo Studio commercialista CRA potrà consigliarvi sulla opportunità o meno di aprire una posizione Iva e CCIAA, a seconda dell’attività che si intende svolgere.

L’associazione, salvo talune eccezioni, dovrà – a pena di perdere i benefici fiscali previsti per le ASD – presentare telematicamente il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva) che dovrà altresì essere ripresentato in ipotesi di variazione dei dati precedentemente comunicati (non serve ripresentare il modello in caso di variazione della sede legale o di variazione del rappresentante legale).

Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata

Per svolgere un’attività sportiva senza fini di lucro esistono anche altre forme organizzative oltre alle ASD e tra queste una delle più diffuse è la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

Tra le due forme di aggregazione sussistono molti punti in comune: sono entrambe enti senza fini di lucro che non hanno la possibilità di distribuire utili ed entrambe possono, se rispettano il limite annuo di proventi istituzionali di euro 250.000 e se iscritte nel registro del C.O.N.I., avvalersi di un particolare regime fiscale agevolato (L. 398/1991), che oltre a permettere una determinazione forfettaria dell’IVA e delle imposte dirette, consente di pagare compensi ad allenatori, istruttori, preparatori, collaboratori in genere ed anche atleti, usufruendo di una totale esenzione da imposte dirette o sostitutive sui redditi, fino ad un massimo annuo di euro 7.500 e dell’applicazione di ritenute fiscali del 23% per compensi non superiori ad euro 28.158,28 annui.

La differenza principale tra le due forme organizzative è la responsabilità per le attività svolte in capo ai soggetti organizzatori. Si tratta di una responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali inerenti i debiti dell’organizzazione. Qualora il patrimonio dell’associazione risultasse incapiente, tali debiti potrebbero mettere in difficoltà i soci che per l’associazione hanno speso il proprio nome, ossia di fatto gli amministratori dell’associazione che risponderebbero personalmente in misura illimitata di tali debiti non onorati dall’associazione stessa. Va attentamente valutato questo aspetto in quanto l’attività sportiva spesso prevede l’organizzazione di eventi che coinvolgono molte persone, inoltre gli incidenti non sono così rari, sia tra gli atleti, che tra il pubblico.

Un altra differenza tra ASD e SSDRL è la titolarità del soggetto giuridico. Ossia di chi è l’A.S.D. ? Di chi è la S.S.D.R.L. ? Nella ASD vale il “voto capitario”, ovvero ogni singolo associato in assemblea vota per 1 (una testa – un voto), in quanto il capitale della ASD non è suddiviso in quote. Nelle SSDRL la società sportiva è di chi possiede le quote del capitale sociale.

Lo Studio commercialista CRA potrà consigliarvi al meglio nella scelta della forma organizzativa che più si addice al tipo di attività da svolgere e nel tempo, mantenendo costantemente monitorata la situazione, potrà consigliarvi sull’opportunità di modificare la forma organizzativa adottata a seconda delle esigenze e delle opportunità normative e gestionali che si presentano.